Prodotti fatturati da RMIG Alemania

Condizioni generali di vendita e consegna per prodotti fatturata di RMIG in Alemania.

Condizioni generali di contratto per forniture e servizi
RMIG GmbH – ultima modifica dicembre 2012


1. Informazioni generali, ambito di applicazione


1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi valgono per tutti i servizi da noi forniti o da fornirsi, indipendentemente se la merce venga prodotta da noi o acquistata presso subfornitori (§§ 433, 651 del Codice Civile tedesco). Le presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi valgono nella loro rispettiva versione in qualità di accordo base anche per i contratti a venire relativi alla vendita e/o alla fornitura di cose mobili con lo stesso acquirente, senza doverne fare sempre nuovo espresso riferimento in ogni singolo caso. 


1.2 Le nostre Condizioni generali di contratto per forniture e servizi valgono solo quando l’azienda committente o acquirente (di seguito “Committente” o “Acquirente”) (§ 14 del Codice Civile tedesco) sia una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico.


2. Basi contrattuali, stipulazione del contratto

 

2.1 L’ordinazione di forniture o servizi da parte del Committente vale in qualità di offerta vincolante di contratto. L’accettazione di tale offerta viene dichiarata attraverso una conferma d’ordine scritta, a meno che il Committente abbia accettato una nostra offerta vincolante.

2.2 Determinante per i rapporti giuridici tra noi ed il Committente, in particolare per l’entità e l’obbligo di prestare forniture e servizi, sarà la conferma d’ordine scritta comprese le presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi. Qualora il Committente abbia accettato una nostra offerta, sarà invece questa ad essere determinante, comprese le presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi.

2.3 Le nostre Condizioni generali di contratto per forniture e servizi valgono in modo esclusivo. Eventuali Condizioni generali di contratto dell’Acquirente diverse, contrarie o integranti potranno diventare parte del contratto solo nella misura in cui ne avremo espressamente approvato la validità. Questa necessità di un consenso scritto esplicito vale in ogni caso, per esempio anche quando a conoscenza delle CGC dell’Acquirente gli effettueremo la fornitura senza riserve o quando faremo riferimento a uno scritto che contenga le Condizioni di contratto del Committente o di terzi o vi si riferisca.

2.4 Già in fase di offerta il Committente dovrà farci presenti eventuali pretese straordinarie, finalità di impiego particolari e rischi maggiori che si potranno determinare per l’impiego delle nostre forniture e servizi da parte sua.

2.5 Se nel contesto della preparazione della stipulazione del contratto avremo consegnato al Committente disegni o altri documenti, questi rimarranno di nostra proprietà e ce ne riserviamo i diritti di autore. Il Committente non avrà la facoltà di renderli accessibili a terzi senza la nostra esplicita autorizzazione scritta.

2.6 I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno un carattere puramente delucidativo. Le disposizioni di legge varranno pertanto anche in assenza di tale delucidazione, a meno che esse non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi.

2.7. La forma scritta si ritiene osservata anche per la trasmissione di testi scritti con i mezzi di telecomunicazione, per es. via fax, fax al computer o via e-mail.

3. Prezzi, condizioni di pagamento, esigibilità

3.1 L’osservanza dei prezzi concordati per le nostre forniture e servizi presume che le posizioni su cui si basa l’accordo restino immutate e possano essere fornite senza impedimenti riconducibili al Committente. Il Committente retribuirà aggiuntivamente le integrazioni e modifiche successive che determinino una maggiore spesa.

3.2 I prezzi finali indicati comprendono generalmente imballaggio, spese di nolo, assicurazione e dogana a meno che non sia indicato diversamente. L’imballaggio, le spese di nolo, l’assicurazione e la dogana vengono esposte separatamente e vengono meno nel caso del ritiro in fabbrica. L’entità dei prezzi si basa sugli accordi scritti. L’elaborazione di progetti compresa la realizzazione di piani, schizzi e disegni verrà fatturata separatamente se dovremo fornirla aggiuntivamente.

3.3 Se non prestiamo forniture o servizi nel contesto di rapporti obbligatori di durata, nel caso in cui le subforniture siano rincarate, le tariffe salariali siano cambiate o altri costi siano aumentati, senza che avessimo la facoltà di evitarlo o di impedirlo con misure ragionevoli, saremo autorizzati ad aumentare i prezzi per le forniture o i servizi realizzati oltre quattro mesi dopo la stipula del contratto.

3.4 I pagamenti saranno esigibili al più tardi alla consegna della fornitura o alla realizzazione del servizio, a meno che non si sia concordato diversamente. I termini di pagamento concordati si ritengono soddisfatti se l’importo da pagare ci risulta disponibile senza riserve alla data di scadenza. Nel caso di prestazioni d’opera potremo pretendere dal Committente pagamenti rateali per singole parti della prestazione contro un’adeguata garanzia.

3.5 Gli assegni e le cambiali varranno come pagamento solo dopo che saranno stati cambiati. Le spese o altri costi connessi alla cessione dell’assegno o della cambiale saranno a carico del Committente.

3.6 Se in seguito alla stipulazione del contratto si dovesse riscontrare che il nostro diritto al prezzo di acquisto risulti minacciato dalla mancata efficienza del Committente, saremo autorizzati a fornire le nostre forniture e servizi solo contro pagamento anticipato o contro assegno oppure a subordinarle alla presentazione di una garanzia. I crediti in essere per prestazioni già fornite sono esigibili immediatamente – anche nel caso di dilazione. La minaccia del diritto al prezzo di acquisto per mancata efficienza del Committente si ha in particolare nel caso di netto peggioramento della situazione patrimoniale del Committente dopo la stipulazione del contratto che in particolare è da presumersi quando il Committente si trovi già in ritardo nel pagamento, degli assegni vengano resi, avvenga un protesto di assegno o di cambiale, venga presentata richiesta di apertura del procedimento d’insolvenza o si dia inizio a provvedimenti di esecuzione forzata. La minaccia per mancata efficienza del Committente si ha però anche quando la situazione patrimoniale dell’avente diritto alla prestazione anticipata già al momento della stipulazione del contratto fosse tanto negativa da minacciare il nostro diritto al prezzo di acquisto ma questo risultasse per noi evidente solo dopo la stipulazione del contratto e non fossimo in grado di individuare tale rischio precedentemente nella dovuta e attenta verifica dell’efficienza del Committente. Se il Committente non farà seguito alla nostra richiesta di fornire garanzia entro un termine di tempo adeguato fissatogli, avremo il diritto di recedere dal contratto.

4. Ritardo nel pagamento, compensazione, diritto di rifiuto della prestazione, recessione

4.1 In caso di ritardo nel pagamento saremo autorizzati a calcolare interessi di mora ammontanti all’8% sopra il tasso base d’interesse. Ci riserviamo di avanzare ulteriori diritti per il danno. In particolare ci riserviamo di avanzare il diritto al risarcimento delle spese derivateci dal dover far rappresentare da terzi, in particolare avvocati, l’esercizio dei nostri diritti dopo il verificarsi del ritardo di pagamento. Nei confronti dei commercianti ai sensi del Codice Commerciale tedesco resta immutato il nostro diritto agli interessi di scadenza commerciali (§ 353 Codice Commerciale tedesco).

4.2 Il Committente ha la facoltà di trattenere dei pagamenti o di compensarli con crediti propri solo quando siano stati determinati inconfutabilmente, in modo maturo per la decisione (inconfutabili per motivi logici) o con autorità di cosa giudicata. Il diritto al rifiuto della prestazione per prestazioni anticipate non spetta al Committente fino a quando noi effettueremo controprestazioni o forniremo garanzie per esse. In caso di vizi della fornitura resta immutato il punto 7.3.

4.3 Il Committente potrà cedere a terzi o far riscuotere da terzi crediti nei nostri confronti solo previo nostro consenso scritto, a meno che si tratti di crediti che siano stati determinati inconfutabilmente, in modo maturo per la decisione o con autorità di cosa giudicata. Per il resto non potremo negare il nostro consenso per ragioni inique. Resta fermo il § 354a del Codice Commerciale tedesco.

 

5. Fornitura, luogo di adempimento, trapasso del rischio, collaudo, termini e scadenze di consegna, imballaggio

5.1 La fornitura viene realizzata dal magazzino, che è anche il luogo di adempimento. Su richiesta dell’Acquirente la merce viene spedita ad un altro luogo di destinazione (vendita con trasporto), in questo caso oltre alle presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi varranno le Condizioni generali di contratto degli spedizionieri tedeschi (ADSp) nella loro rispettiva versione. Se non è stato concordato diversamente, saremo autorizzati a scegliere a nostra discrezione il tipo di spedizione (in particolare il trasportatore, la via di spedizione, l’imballaggio). L’imballaggio non viene realizzato per posizioni, ma esclusivamente in base a criteri tecnici di trasporto e produzione. La misura maggiore dell’unità è sempre quella che determina la lunghezza dell’imballaggio. Non ritiriamo gli imballaggi di trasporto e qualsiasi altro tipo d’imballaggio in base al Regolamento sugli imballaggi, essi diventano proprietà dell’Acquirente ad eccezione degli europallet, degli imballaggi di circolazione che sono di nostra proprietà e degli imballaggi che specifichiamo espressamente essere di nostra proprietà.

5.2Il rischio di perimento per caso fortuito e di deterioramento fortuito della merce passa al Committente al più tardi al momento della consegna della merce. Se è stato concordato un collaudo, questo sarà determinante per il trapasso del rischio. Anche per il resto, per un collaudo concordato valgono le disposizioni di legge conformemente al diritto del contratto d’opera. La consegna o il collaudo sono equiparati allo stato di ritardo dell’accettazione da parte dell’Acquirente. Nel caso di vendita con trasporto, il rischio di perimento per caso fortuito, di deterioramento fortuito della merce ed il rischio di ritardo passa allo spedizioniere, al trasportatore o ad altra persona o struttura designata alla realizzazione della spedizione già al momento della consegna della merce. Se la spedizione ritarda in seguito ad una causa riconducibile al Committente, il rischio passa al Committente dal giorno in cui noi saremo pronti per la spedizione e l’avremo comunicato al Committente.

5.3 Le scadenze ed i termini concordati per forniture e servizi iniziano a decorrere quando il Committente ha intrapreso tutte le operazioni preparatorie a suo carico ed ha adempito ai suoi obblighi di cooperazione. Qualora si trovi in ritardo rispetto ad una prestazione che deve fornire, le scadenze ed i termini si prorogheranno della durata di tale ritardo. Le scadenze ed i termini sono validi solo se da noi espressamente citati o confermati.

5.4 Il termine di consegna si ritiene rispettato quando avremo offerto la merce al Committente entro il termine o ne avremo richiesto il ritiro. Nel caso di vendita con trasporto, il termine di consegna si ritiene rispettato quando avremo consegnato la merce entro il termine di consegna allo spedizioniere, al trasportatore o ad altra persona o struttura designata alla realizzazione della spedizione. Se la spedizione o la consegna ritarda in seguito ad una causa riconducibile al Committente, il termine di consegna si ritiene rispettato quando avremo notificato al Committente il pronto-spedizione entro il termine di consegna.

5.5 Se l’inosservanza di scadenze e termini sarà riconducibile al verificarsi di impedimenti imprevisti di durata temporanea, che esulano dal nostro campo di azione, le scadenze ed i termini si prorogheranno della durata dell’impedimento o dell’interruzione più un adeguato periodo di avviamento. Questo vale nei casi di forza maggiore, di sciopero, blocco, ordini delle autorità, anche quando tali circostanze si verifichino presso i nostri fornitori e subfornitori, se gli impedimenti avranno un effetto determinante comprovato sull’esecuzione delle nostre forniture e servizi. Informeremo immediatamente l’Acquirente in merito all’inosservanza del termine o della scadenza ed al contempo comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Restano fermi i diritti di recesso e disdetta del Committente previsti dalla legge.

5.6 Se saremo noi a diventare morosi in base alle disposizioni di legge, il Committente dovrà concederci una proroga adeguata del termine di almeno 3 settimane. Se questa non sarà trascorsa invano o se per altre ragioni previste dalla legge sarà stata superflua, egli non avrà la facoltà di procedere ad un acquisto sostitutivo né di recedere dal contratto.

5.7. Se l’Acquirente diventa moroso nell’accettazione, non effettua un’operazione di cooperazione o la nostra fornitura ritarda per altre ragioni riconducibili all’Acquirente, saremo autorizzati a pretendere il risarcimento del danno conseguente, incluse le maggiori spese (in particolare le spese di stoccaggio). In tal caso calcoleremo un risarcimento forfait dello 0,5% dell’importo netto di fattura al mese, iniziando con la data del termine di consegna o – in mancanza di un termine di consegna – della comunicazione del pronto-spedizione della merce. Per i mesi non conclusi il risarcimento si calcola percentualmente in base al numero di giorni di calendario, conteggiando 1/30 del suddetto importo mensile per ogni giorno di calendario – indipendentemente dal mese di calendario effettivo. Ciò non tange la prova di un danno maggiore ed i nostri diritti previsti dalla legge (in particolare il risarcimento di maggiori spese, la congrua indennità, la disdetta del contratto); il forfait andrà però calcolato insieme agli ulteriori diritti monetari. All’Acquirente è concesso di dimostrare che non ci sia stato arrecato alcun danno o un danno nettamente minore rispetto al forfait.

6. Riserva di proprietà

6.1 Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto e dal rapporto commerciale in corso con il Committente (crediti garantiti), ci riserviamo la proprietà delle cose fornite o prodotte (merce con riserva). Questo vale anche quando singoli importi o tutti siano stati rilevati su una fattura in corso ed il conto sia stato chiuso ed accettato. Si considera come pagamento l’arrivo del controvalore presso di noi. Se il Committente non è un commerciante ai sensi del Codice Commerciale tedesco, ci riserveremo la proprietà sulla merce con riserva solo fino al pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto con il Committente.

6.2 In caso di comportamento del Committente contrario al contratto, in particolare nel caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, saremo autorizzati a recedere dal contratto in base alle disposizioni di legge ed a pretendere la restituzione della merce in forza della riserva di proprietà e del recesso. Qualora il Committente non paghi il prezzo di acquisto dovuto, potremo esercitare tali diritti (recesso e conseguente pretesa di restituzione) solo quando dopo aver fissato al Committente un termine adeguato per il pagamento questo sia trascorso invano oppure quando una tale fissazione di termine sia superflua in base alle disposizioni di legge.

6.3 Il Committente è autorizzato a rivendere e rilavorare la merce con riserva nel contesto del regolare andamento degli affari. La rivendita potrà essere realizzata solo sotto riserva di proprietà, a meno che avvenga contro pagamento immediato del cliente. Non gli sono consentite altre disposizioni, in particolare il pignoramento o la vendita a scopo di garanzia. Se nel patrimonio del Committente si verifica un peggioramento che lo rende insolvente, l’autorizzazione alla rivendita decadrà. In questo caso dovrà presentarci precedentemente una garanzia adeguata.

6.4 Il Committente effettua per noi la lavorazione o trasformazione della merce con riserva. Se nel caso di lavorazione, miscelazione o unione con la merce di terzi permane il loro diritto di proprietà, acquisiremo la comproprietà in rapporto ai valori fatturati della merce lavorata, miscelata o unita. Il Committente conserva la proprietà o la comproprietà per noi. Per il resto per il prodotto creatosi vale lo stesso che per la merce fornita sotto riserva di proprietà. Il Committente cede a noi fin da ora in garanzia i crediti verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto complessivamente o per il valore della nostra quota di comproprietà. Noi accettiamo la cessione. I doveri dell’Acquirente di cui al paragrafo 2 valgono anche in considerazione dei crediti ceduti.

6.5 Il Committente cede a noi fin da ora tutti i crediti e i diritti di garanzia maturati per lui dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente se la merce con riserva sia rivenduta senza o dopo lavorazione. Noi accettiamo la cessione. Se la merce con riserva viene rivenduta insieme ad altra merce che non ci appartiene, la cessione anticipata varrà solo per l’ammontare del valore della nostra quota di comproprietà.

6.6 Il Committente continua ad essere autorizzato alla riscossione dei crediti a noi ceduti anche dopo la cessione. Questo non tange la nostra facoltà a riscuotere il credito. Ci impegniamo però a non riscuotere crediti fino a quando il Committente adempirà correttamente ai suoi doveri di pagamento nei nostri confronti, non sarà in ritardo nel pagamento, non sarà stato presentata richiesta di apertura di procedimento d’insolvenza e non vi saranno altri vizi della sua efficienza. Se così non fosse potremo però pretendere che il Committente ci renda noti i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori.

6.7. Nel caso di pagamento con assegno, la proprietà dell’assegno passa a noi non appena il Committente lo acquista. Se il pagamento viene realizzato con cambiali, il Committente cede a noi anticipatamente i suoi diritti. La consegna di questi documenti viene sostituita dal fatto che il Committente li conserva per noi oppure se non ne verrà direttamente in possesso cederà a noi anticipatamente il suo diritto alla consegna nei confronti di terzi; egli ci fornirà tempestivamente questi documenti provvisti della sua girata.

6.8 Quando si fa riferimento al valore della merce con riserva, tale valore risulterà dal nostro importo di fattura. Ci impegniamo a liberare le garanzie che ci spettano su richiesta del Committente nella misura in cui il loro valore realizzabile supererà per più del 10% il credito da garantire. La scelta delle garanzie da liberare sarà a nostra discrezione.

6.9 Al Committente non è concesso prendere accordi con il suo acquirente o terzi che possano in qualche modo escludere o condizionare i nostri diritti. Questo vale in particolare per quegli accordi che annullano o condizionano le cessioni anticipate. Nel caso di pignoramento o altri interventi di terzi, il Committente dovrà informarci tempestivamente trasmettendoci i documenti necessari per poter intervenire.

 

7. Denuncia dei vizi e diritti in forza di vizi

7.1 In presenza di un atto di commercio bilaterale, i diritti in forza di vizi dell’Acquirente presuppongono che questi abbia adempito ai suoi doveri di verifica e di denuncia previsti dalla legge (§§ 377, 381 del Codice Commerciale tedesco). Se l’Acquirente sarà venuto meno alla corretta verifica e/o denuncia dei vizi, questo escluderà la nostra responsabilità per il vizio non denunciato. Se la nostra fornitura non verrà consegnata al Committente, ma ad un terzo indicato dal Committente, varrà la stessa norma. Il Committente dovrà pertanto assicurarsi che la fornitura presso terzi venga tempestivamente verificata e che un’eventuale denuncia dei vizi sia realizzata entro i termini previsti. In caso contrario la fornitura sarà ritenuta conforme al contratto.

7.2 Presupposto per i diritti in forza di vizi è la correttezza e la completezza delle informazioni forniteci dal Committente per la realizzazione delle nostre forniture e servizi nonché l’uso corretto ed appropriato da parte del Committente. Non rispondiamo dei vizi risultanti da dati scorretti forniti dal Committente o altre indicazioni errate o incomplete.

7.3 In caso di legittima denuncia di vizi, forniremo un adempimento a posteriori a nostra discrezione attraverso sostituzione, riparazione o nuova produzione. Il Committente dovrà in ogni caso concederci un termine di almeno 14 giorni, a partire dalla denuncia del vizio. Qualora non dovessimo adempiere a posteriori entro il termine di tempo adeguato o se l’adempimento dovesse fallire, il Committente avrà il diritto di pretendere la riduzione della retribuzione o nel caso di una violazione degli obblighi non irrilevante di recedere dal contratto. Se la fornitura è viziata solo in parte, i diritti del Committente si riferiranno solo alla parte della fornitura interessata dal vizio, a meno che la fornitura parziale non sia di nessun interesse per lui. Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento dovuto a posteriori al fatto che l’Acquirente paghi il prezzo di acquisto dovuto. L’Acquirente è però autorizzato a trattenere una parte del prezzo di acquisto adeguata in rapporto al vizio. I diritti dell’Acquirente al risarcimento danni o al risarcimento di spese a perdere sussistono solo nella misura indicata al punto 8 e sono altrimenti esclusi.

7.4 Se i vizi sono riconducibili all’inosservanza delle nostre istruzioni di lavorazione, al montaggio scorretto o alla scorretta messa in esercizio da parte del Committente o di terzi, dall’utilizzo inadeguato o errato delle forniture, dall’apporto di modifiche senza consultarci, dalla sostituzione di pezzi o dall’impiego di materiali che non corrispondono agli originali, non risponderemo dei vizi da questo derivanti.

8. Responsabilità, prescrizione di diritti

8.1Se non risulta diversamente dalle presenti Condizioni generali di contratto per forniture e servizi comprese le disposizioni seguenti, nel caso di violazione di obblighi contrattuali ed extra-contrattuali rispondiamo in base alle disposizioni di legge pertinenti.

8.2 Rispondiamo del risarcimento danni – indipendentemente dalla motivazione giuridica – nel caso del dolo e della colpa grave. Nel caso della semplice colpa rispondiamo solo

a) per danni derivanti dalla violazione della vita, dell’incolumità fisica o della salute,

b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è la condizione essenziale per l’esecuzione corretta del contratto e nella cui osservanza il partner contrattuale confida e può confidare); in questo caso la nostra responsabilità si limita però al risarcimento del danno prevedibile che tipicamente si verifica.

8.3. Le limitazioni della responsabilità risultanti dal punto 8.2. non valgono se avremo taciuto dolosamente un vizio o se ci saremo assunti una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per i diritti del Committente in base alla Legge sulla responsabilità del produttore.

8.4. Nel caso di materiali fornitici dal Committente o dai suoi fornitori ai fini di lavorazione, non forniamo alcuna garanzia in merito alla lavorabilità. Tali materiali vengono trattati e lavorati da noi correttamente. Non rispondiamo dei danni riconducibili ad una qualità insufficiente di questo materiale, bensì solo nell’ambito della nostra rilavorazione.

8.5 Il termine di prescrizione dei diritti per vizi del Committente è di un anno a partire dalla fornitura. Questo non vale se il Committente dimostrerà nei nostri confronti un caso di dolo o colpa grave, se si tratta di diritti in base al § 438 comma 1 n. 2 del Codice Civile tedesco e § 634a comma. 1 n. 2 del Codice Civile tedesco o di diritti per la violazione della vita, dell’incolumità fisica o della salute. In tal caso varranno i termini di prescrizione previsti dalla legge.

9. Cose fornite dal Committente

9.1 Conserveremo modelli, materie prime e altri oggetti che servono alla riutilizzabilità come semilavorati e prodotti finiti del Committente, una volta che non saranno più necessari alla fornitura, solo previo accordo e contro retribuzione. La responsabilità per questi oggetti sarà in base al punto 8.

9.3 Le parti sono consapevoli che per le tolleranze della materia prima (come la tolleranza di spessore e di larghezza) potremo realizzare solo un calcolo teorico e matematico dai chilogrammi ai metri e pezzi. Il Committente non potrà far derivare alcun diritto dai calcoli che gli comunicheremo.

9.4 Il Committente è a conoscenza che si dovranno calcolare circa 4 m di maggior consumo per bobina di materiale fornito, per ragioni tecniche di produzione; si tratta dell’inizio e della fine delle bobine fornite dal Committente.

10. Attrezzi, diritti di utilizzazione

10.1 Gli oggetti da noi impiegati per la produzione delle forniture, in particolare gli attrezzi, restano di nostra proprietà anche se ne calcoleremo percentualmente le spese e non verranno consegnati.

10.2 Se metteremo a disposizione del Committente disegni o documenti sui quali deteniamo il diritto d’autore, o un diritto derivato dal titolare del diritto, che ci autorizza a concedere a terzi un diritto semplice di utilizzo, concederemo al Committente un diritto semplice di utilizzo per i fini contrattuali. Il Committente si impegna a non eliminare i dati del produttore delle forniture o a non modificarli senza il nostro espresso consenso. Tutti gli altri diritti permangono nostri o del titolare del diritto.

11. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile

 

11.1 Luogo di adempimento per tutte le forniture e i servizi delle parti contrattuali è Raguhn-Jeßnitz.

11.2 Se il Committente è un commerciante ai sensi dell’Codice Commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente sarà quello di Bitterfeld-Wolfen (Pretura) o di Dessau-Roßlau (Tribunale regionale) a seconda del valore della causa.

11.3 La legge applicabile è quella della Repubblica Federale Tedesca con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni dell’11 aprile 1980 (CISG).


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